Parchi nazionali che cercano di nominare un direttore da un anno ma non riescono a far convalidare la procedura di selezione dal Ministero; altri che selezionano un direttore che li abbandona poco dopo; direttori esonerati dopo qualche mese con pretesti poco plausibili. Molti, troppi parchi con un direttore facente funzioni a tempo indefinito, privo dei requisiti minimi per l'accesso alla professione.
L'ultimo intervento del legislatore in materia è l'approvazione di una norma tanto inutile quanto nemica dell'aritmetica, che stabilisce la durata dell'iscrizione all'albo in cinque anni sebbene il bando per consentirne l'iscrizione sia previsto ogni due anni. Invece serve che gli iscritti possano chiedere il rinnovo dell'iscrizione, senza aspettare la pubblicazione del bando. L'AIDAP, Associazione Italiana Direttori Aree Protette, non si rassegna alla superficialità e lancia un appello ai politici e ai partiti che hanno veramente a cuore le sorti del patrimonio naturale d'Italia.
E quindi avanza queste proposte:
- selezionare i direttori secondo le norme ordinarie per l'acceso alla dirigenza pubblica: applicazione della disciplina contenuta nel D.lgs. 165/2001. Tale circostanza non impone l'abbandono dell'Albo, che potrebbe anche avere una funzione di snellimento della procedura, potendo costituire l'iscrizione al medesimo un requisito minimo di accesso alla procedura di selezione. La scelta dovrebbe essere affidata a una commissione di concorso indipendente composta da esperti della materia in possesso di elevata competenza ed esperienza specifica. Non è più accettabile che la selezione (o se si vuole la scelta di una terna) sia affidata a soggetti che solo incidentalmente posseggano i requisiti minimi per poter svolgere un compito tanto delicato come la nomina di un dirigente apicale di una amministrazione dello Stato;
- nel caso in cui si scegliesse di conservare l'albo, inserire un termine di scadenza per la permanenza nel medesimo con la previsione di una procedura semplificata per la nuova iscrizione dei soggetti già precedentemente iscritti e quindi con accertamento dei requisiti di accesso già eseguito dal Ministero;
- proroga dell'incarico fino alla nomina del nuovo direttore o riconferma dell'uscente, oppure nomina da parte del Ministero di un commissario ad acta che sostituisca l'Ente che non provveda alla nomina del nuovo direttore entro 45 giorni dalla scadenza del mandato del direttore in carica, prevedendo in tal caso la proroga per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di nomina;
- riconoscimento del ruolo di dirigente generale e adeguamento delle piante organiche prevedendo la presenza di altri dirigenti. In tal caso si potrebbe anche consentire la nomina di un facente funzioni, ma sempre per un periodo limitato al tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura di nomina e comunque prevedendo la possibilità di nomina di un commissario ad acta se l'ente è inerte per un periodo di tempo definito;
- estendere le disposizioni sulla nomina del direttore di parco nazionale alle Aree Marine Protette.