L'Aula di Palazzo Lascaris ha approvato il 31 gennaio scorso, il testo unificato Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna.
L'intervento normativo si è reso necessario per aggiornare la legge regionale n.2/2009 soprattutto sui temi relativi alla sicurezza delle attività svolte nelle aree sciabili. Il testo definisce le aree sciabili, secondo un concetto più ampio comprensivo anche di ciò che è al servizio dell'area delle piste, e precisa il loro utilizzo anche nel periodo estivo, gli aspetti di carattere urbanistico, il tema della formazione delle figure professionali e delle relazioni sindacali e quello della responsabilità dei soggetti coinvolti (sciatore, gestore, amministratori locali), l'armonizzazione dell'impianto normativo esistente connesso all'erogazione delle agevolazioni finanziarie in ordine alla sicurezza delle piste e all'innevamento delle aree sciabili.
La legge si estende dalle aree sciabili anche a quelle "di sviluppo montano", introducendo fra i suoi obiettivi anche la sicurezza degli sport estivi che si svolgono in quelle aree e la disciplina delle attività ludico-ricreative invernali ed estive.
Si introducono concetti come la salvaguardia paesaggistica e la riduzione del consumo di suolo tra le finalità a cui devono sottostare il riconoscimento, la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle aree sciabili e di sviluppo montano.
Da un punto di vista urbanistico, nell'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano si prevede una semplificazione della procedura urbanistica per le amministrazioni comunali e, al contempo, si pone un vincolo ai sindaci prevedendo che i comuni non possano adottare provvedimenti relativi a varianti ai piani regolatori vigenti che non contengano l'adeguamento alla legge regionale n.2/2009. Si pongono inoltre limiti agli interventi edilizi possibili all'interno dell'area sciabile per la tutela dell'ambiente montano, con la possibilità offerta ai Piani regolatori di determinare ulteriori limiti.
Fonte: Consiglio Regionale del Piemonte
È inoltre consentita la riqualificazione di fabbricati e impianti dismessi, anche funiviari, recuperandone la volumetria a fini turistico-ricettivi o rilocalizzandola nella misura dell'80% in aree idonee già compromesse o a completamento del tessuto urbanizzato. In questo caso il fabbricato originario e gli impianti connessi devono essere demoliti con il ripristino paesaggistico dell'area.
Per quanto riguarda le norme di comportamento degli sciatori si precisa che, in caso di sinistro, chiunque è tenuto a prestare l'assistenza occorrente agli infortunati, ovvero a comunicare immediatamente il sinistro al gestore.
Il testo introduce poi la regolamentazione dell'attività di volo alpino. In particolare è stata regolamentata l'attività di trasporto degli sciatori con elicottero e discesa fuori pista (eliski) con limiti precisi, consentendola esclusivamente nei comuni sul cui territorio sono presenti impianti di risalita attiva e vietandola nelle aree naturali protette e nelle aree della rete Natura 2000. Si prevede, inoltre, la necessità della stipula di una convenzione onerosa fra il comune competente per il territorio, o l'unione montana, e il soggetto che offre il servizio di eliski.