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Le misure di conservazione

Le tappe dell'articolato percorso legislativo che disegna la tutela della biodiversità in Italia e in Piemonte.

  • Chiara Spadetti
  • Dicembre 2014
Martedì, 13 Gennaio 2015
Orecchione in volo foto Campora/Cottalasso  - CeDrap Orecchione in volo foto Campora/Cottalasso - CeDrap

Tutte le decisioni prese in ambito comunitario sono condivise dagli Stati membri, che ne sono quindi gli artefici: l'Unione Europea, attraverso la Direttiva "Habitat" pone l'accento sulla responsabilità di ciascun Stato rispetto alla conservazione della biodiversità, e fin dalle sue premesse, evidenzia la necessità di realizzare una rete ecologica europea coerente ed integrata. A tale scopo, parallelamente all'individuazione delle aree di interesse naturalistico presenti nei diversi Stati membri, il legislatore indica nell'adozione di specifiche misure di conservazione lo strumento per completare sul piano legale, amministrativo e gestionale il sistema di tutela impostato quasi 20 anni prima dalla Direttiva Uccelli.

In particolare, le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare nel corso dell'iter istitutivo della Rete Natura 2000 nazionale devono "assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario". Tale assunto rappresenta di fatto lo standard minimo di gestione dei singoli siti (e, di conseguenza, della Rete nel suo complesso) che gli amministratori sono tenuti a garantire. Tuttavia, in un'ottica di salvaguardia delle specificità locali, intese come differenze ambientali ed ecologiche - ma anche economiche, sociali e culturali - tra i diversi Stati membri, non vengono fornite indicazioni di dettaglio vincolanti rispetto alla natura ed al contenuto specifico dei provvedimenti che gli amministratori sono chiamati ad emanare in attuazione ai disposti della Direttiva Habitat, recepita in Italia nel 19971.
Un'impostazione analoga si riscontra esaminando il testo normativo2, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel 2002, ha emanato le "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", che lasciano di fatto ampia discrezionalità alle Amministrazioni provinciali e regionali responsabili dell'attuazione delle misure specifiche concernenti i siti della Rete Natura 2000, a condizione che esse rispettino le finalità generali della Direttiva Habitat e gli indirizzi formulati dal decreto stesso. Un successivo atto normativo3, definisce i criteri minimi uniformi sulla base dei quali gli amministratori sono chiamati a redigere ed adottare le misure di conservazione (o all'occorrenza i piani di gestione sito specifici, già richiamati nell' articolo 6 della Direttiva Habitat) per le aree costituenti la Rete Natura 2000.

Nella redazione dei criteri minimi uniformi, ancora una volta la finalità è quella di garantire la coerenza ecologica della Rete Natura 2000 sul territorio nazionale e l'adeguatezza della sua gestione, attraverso la salvaguardia dell'efficienza e della funzionalità ecologica dei singoli siti e la tutela delle specie che li caratterizzano.
Un ulteriore passo avanti nell'attuazione della Rete natura 2000, è compiuto dalla Regione Piemonte con l'emanazione nel 2009 del "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità"4, ed in particolare sui disposti della Direttiva Habitat inerenti la gestione. Il passo successivo, nel complesso del contesto normativo fin qui delineato, è stato la recente redazione delle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte"5 che costituiscono una serie di disposizioni, articolate in buone pratiche, obblighi e divieti di carattere generale, efficaci per tutti i siti della Rete Natura 2000 piemontese, unitamente a disposizioni di dettaglio relative a tipologie ambientali specifiche caratterizzanti il sito.

Non si tratta semplicemente di uno strumento gestionale riservato agli addetti ai lavori, ma di un testo che consente di semplificare i rapporti dei gestori dei siti della Rete Natura 2000 con i tanti "attori" (amministrazioni comunali, mondo imprenditoriale, semplici cittadini, etc.) che sul territorio interagiscono, a diverso livello, con questa realtà. Nella maggior parte dei casi, tale interazione si concretizza in aspetti procedurali, quali l'iter della Valutazione d'Incidenza necessaria per interventi, attività, piani e progetti che possono interferire con le componenti naturali che hanno determinato la designazione del sito: un esempio ricorrente è riferito ad una certa progettazione edilizia, rispetto alla quale le Misure di conservazione introducono casi di esplicita esclusione, snellendo l'iter autorizzativo che il proponente si trovava ad affrontare prima.
Le Misure di conservazione forniscono inoltre indirizzi per la futura redazione delle misure sito-specifiche e dei piani di gestione, strumenti che consentiranno un ulteriore passo avanti nella tutela della biodiversità custodita nei siti della Rete Natura 2000 piemontese.

Riferimenti normativi
1 Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997
2 Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002
3 Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007
4 Legge della Regione Piemonte n. 19/2009
5 Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-7409 del 7 aprile 2014, modificato dalla D.G.R. n. 22-368 del 29 settembre 2014

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