Stampa questa pagina

La nuova legge regionale sulle aree protette

Ecco una sintesi dei contenuti e degli aggiornamenti introdotti dalla nuova normativa

  • Gianluca Castro
  • gennaio 2012
Domenica, 1 Gennaio 2012
La nuova legge regionale sulle aree protette

 

Come abbiamo più volte ribadito dalle colonne di Piemonte Parchi è divenuto ormai operativo, con il primo di gennaio 2012, il nuovo assetto delle aree protette piemontesi. Al termine di un tormentato percorso, che ha avuto inizio nel 2009 con la precedente amministrazione regionale, è stata definitivamente approvata la legge di riordino degli Enti regionali chiamati ad amministrare il vasto territorio rappresentato dai Parchi e dalle Aree protette regionali. Al fine di permettere una più razionale gestione delle risorse e del territorio si è ritenuto di ridurre il numero degli Enti di gestione, accorpando ove possibile territori limitrofi, e diminuendo nel contempo i costi generali per il mantenimento di strutture volte ad uno stesso obiettivo. Questa razionalizzazione è stata necessaria anche per porre rimedio a quella che, storicamente, è stata una crescita poco ordinata e razionale del sistema di gestione delle Aree protette. A partire dal 1975, infatti, in seguito a vari interventi legislativi, sono state create nel territorio piemontese ben 63 Aree protette che interessano una superficie complessiva di 210 mila e 625 ettari e interessano ben 274 Comuni della nostra regione. Ad ogni intervento seguiva la creazione di un Ente di gestione con una logica moltiplicazione di costi a carico della Regione, da cui questi Enti a finanza derivata (che, in pratica, si limitano in molti casi a gestire esclusivamente le rimesse economiche regionali) traggono il loro sostentamento. Senza ridurre l'entità storica dei finanziamenti per la spesa corrente, quindi, l'obiettivo è quello di ottimizzare le risorse disponibili dirottando dalla gestione amministrativa alla tutela ambientale tutto quanto possibile. Come noto, inoltre, il sistema delle Aree protette regionali del Piemonte conta anche sul fondamentale apporto di ben due Parchi Nazionali: il Gran Paradiso istituito nel 1922 e la Val Grande istituito nel 1992 che occupano complessivamente una superficie di 48 mila e 500 ettari. Occorre rilevare, infine, come le zone parco rivestano una particolare attenzione per quei territori attraversati dall'asta fluviale del Po che percorre per ben 235 chilometri il Piemonte interessando una superficie di 35 mila e 515 ettari. Quella delle Aree protette piemontesi rappresenta dunque una realtà, come facilmente riscontrabile dai dati che produciamo, di primo piano nella vita dei nostri territori e nella tutela degli ecosistemi. Da non dimenticare, infine, l'importante ricaduta sul mondo del lavoro rappresentata dagli Enti di gestione delle Aree protette regionali i quali, alla data del 31 dicembre 2004, impiegavano complessivamente circa 400 tra operai forestali, guardaparco e funzionari amministrativi. Del Sistema regionale delle Aree protette sono parte integrante anche zone che, alla protezione ambientale e naturalistica, uniscono anche la tutela del patrimonio storico e architettonico della regione. Facciamo riferimento ai sette "Sacri Monti" piemontesi (Crea, Varallo, Orta, Ghiffa, Belmonte, Domodossola e Oropa) che hanno ricevuto nel 2003 l'importantissimo riconoscimento internazionale in seguito all'inserimento nella lista dei siti riconosciuti come patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. Questi territori, ora riuniti in un unico ente di gestione, rappresentano una realtà omogenea anche dal punto di vista amministrativo e gestionale.

 

LA NUOVA LEGGE IN SINTESI

Cercheremo di esporre per i nostri lettori una sintesi dei contenuti e degli aggiornamenti introdotti dalla nuova legge. Dei 65 articoli che compongono il "testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" datato 29 giugno 2009 alcune delle principali modifiche introdotte con la legge 16 del 3 agosto 2011 toccano aspetti strutturali che riguardano non solo l'accorpamento ed il riordino degli enti ma anche la loro gestione. Vengono introdotte le zone naturali di salvaguardia che si vanno ad aggiungere al sistema delle aree protette, alle zone speciali di conservazione, ai siti di importanza comunitaria, alle zone di protezione speciale ed ai corridoi ecologici. Vengono poi individuate, in fase di prima attuazione, una serie di aree contigue ai parchi indicate con lettere f nelle cartografie dell'allegato A alla legge: f1. Area contigua del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino; f2. Area contigua della Stura di Lanzo; f3. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto torinese; f4. Area contigua di Fontana Gigante; f5. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino; f6. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese; f7. Area contigua della Palude di San Genuario; f8. Area contigua Spina Verde; f9. Area contigua dell'Alpe Devero; f10. Area contigua Gesso e Stura; f11. Area contigua dell'Alta Val Strona; f12. Area contigua dei Laghi di Avigliana. In dette aree i piani urbanistici, i programmi e gli interventi pubblici e privati dovranno, fra l'altro, essere coerenti con le previsioni della pianificazione regionale e dei piani d'area delle aree protette limitrofe. Interessante poi l'introduzione all'art. 7 fra le finalità delle aree protette che introduce "iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta" integrando attività umane e conservazione degli ecosistemi naturali. Su proposta dell'aula è stato ribadito nello stesso articolo un esplicito riferimento al Parco della Partecipanza di Trino: "l'Ente a cui è affidata la gestione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino persegue inoltre la finalità di tutelare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino nel pieno rispetto delle pratiche silvocolturali e dei diritti e delle consuetudini secolari previste dagli Statuti della proprietà collettiva indivisa del Bosco." L'art. 10 elenca le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale articolandole in parchi regionali a gestione regionale (n° 19), Parchi naturali a gestione provinciale in n° di 6, Riserve naturali a gestione regionale ben 52, mentre quelle a gestione provinciale sono 3 come quelle a gestione locale, infine si elencano 9 riserve speciali a gestione regionale: i Sacri Monti. Per l'indennità dei Presidenti dei parchi è stato ridotta la soglia massima pari a 1/6 dell'indennità lorda mensile globale spettante ai consiglieri regionali, prima era di ¼. Innovativa anche la modifica dell'art. 29 laddove prevede l'introduzione di un marchio unico per i soggetti gestori del sistema regionale delle aree protette piemontesi con il quale identificare le produzioni agroalimentari. E' stato poi istituito il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi con sede presso il sacro monte di Varallo che opera per la conservazione preventiva e programmata degli interventi sul patrimonio artistico ed architettonico dei Sacri Monti piemontesi facenti parte delle riserve speciali istituite. E' stato ampiamente esteso l'articolo che riguarda la gestione faunistica con l'introduzione di ben 8 commi (prima era costituito da un solo comma). Anche l'articolo relativo ai risarcimenti e indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica è stato notevolmente ampliato. E' stato poi affrontato il problema della incolumità pubblica e degli immobili connesso alla presenza di alberi di alto fusto a rischio incombente (art. 43) Al capitolo dei corridoi ecologici nella nuova versione è stato accorpata la trattazione delle zone naturali di salvaguardia. Sono state individuate quali zone naturali di salvaguardia le seguenti aree individuate con lettera z nella cartografia di cui all'allegato A della legge: z1. Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli; z2. Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero; z3. Zona naturale di Salvaguardia del Bosco delle Sorti – La Communa; z4. Zona naturale di Salvaguardia della Dora Riparia; z5. Zona naturale di Salvaguardia del Monte Musinè; z6. Zona naturale di Salvaguardia Tangenziale verde e laghetti Falchera Queste sono solo alcuni aspetti delle modifiche introdotte, per gli approfondimenti, rimandiamo alla lettura aggiornata della legge riportata nel Testo unico della L.R. 19 /2009.

 

Potrebbe interessarti anche...

Con questo primo articolo iniziamo un viaggio insieme alla scoperta di come i parchi piemontesi u ...
Anche quest'anno si avvicinano le scadenze per la presentazione della dichiarazione redditi: per ...
In questa primavera dal caldo anomalo, si va alla ricerca di luoghi in cui trovare un po' di ombr ...