Un Ente Parco, come quello che gestisce le Aree Protette delle Alpi Cozie, adotta regolamenti, normative e ordinanze che possono limitare le attività umane sia ricreative, sia residenziali e produttive. Le istituzioni chiamate a tutelare ecosistemi di particolare pregio, infatti, hanno il compito di sperimentare sempre nuove forme di coesistenza degli esseri umani in un ambiente naturale ricco di biodiversità.
In Piemonte la Legge Regionale n.19/2009 all'articolo 8 afferma che «Nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale e riserva naturale si applicano i seguenti divieti: a) esercizio di attività venatoria; b) introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente».
Il divieto di caccia nei parchi nazionali, regionali e nelle riserve naturali rappresenta quindi un principio fondante per la tutela, la conservazione e il ripristino del patrimonio ecologico. Senza dimenticare le considerazioni etiche e morali: nei territori dove si lavora per garantire la sopravvivenza di specie animali e vegetali, il ricorso a metodi cruenti deve essere un'estrema conseguenza.
Il sito approfondisce tuttavia gli aspetti storici e sociali dell'attività venatoria, affronta il tema della gestione faunistica e degli abbattimenti selettivi, nonchè il tema della caccia nei siti della Rete Natura 2000.