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Nessun segreto commerciale o industriale sulle emissioni nell'ambiente

Le 'emissioni nell'ambiente' includono il rilascio nell'ambiente di prodotti o sostanze, comprese le sostanze attive contenute in tali prodotti, e il cittadino ha diritto di conoscere quali siano

Giovedì, 15 Dicembre 2016

La Corte di giustizia UE, con le sentenze 23 novembre 2016 - Cause C-673/13 e C-442/14, ha precisato che, quando una persona chiede l'accesso a documenti in materia ambientale, la nozione di «informazioni sulle emissioni nell'ambiente» comprende, in particolare, quelle relative alla natura e agli effetti delle emissioni di un pesticida nell'aria, nell'acqua, nel suolo o sulle piante che devono essere divulgate e per cui non si può opporre la tutela del "segreto commerciale".

La Corte di giustizia è stata investita di due controversie che, sebbene differenti quanto ai fatti, riguardano, in sostanza, il diritto di accesso ai documenti in materia ambientale da parte di due associazioni in materia ambientale. Nella causa C-673/13 P, le associazioni hanno presentato alla Commissione, sulla base di un regolamento dell'Unione, una richiesta di accesso a una serie di documenti riguardanti la prima autorizzazione all'immissione in commercio del glifosato, uno degli erbicidi più usati nel mondo sia in ambito agricolo sia nell'ambito della manutenzione degli spazi urbani e industriali. La Commissione ha autorizzato l'accesso a tali documenti, tranne che per una parte del progetto della relazione di valutazione redatta dalla Germania, motivando tale diniego con il fatto che conteneva informazioni riservate sui diritti di proprietà intellettuale.

Nella causa C-442/14, la Bijenstichting, associazione olandese per la protezione delle api, ha chiesto all'autorità olandese competente in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e biocidi la divulgazione di documenti riguardanti le autorizzazioni all'immissione in commercio di taluni prodotti fitosanitari e biocidi. La società Bayer, titolare di gran parte di dette autorizzazioni, si è opposta alla divulgazione, per il motivo che essa violerebbe il diritto d'autore e la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali.

Con le sentenze in oggetto, la Corte precisa che cosa debba intendersi per «emissioni nell'ambiente» e per «informazioni sulle emissioni nell'ambiente» ai sensi del regolamento applicabile nella causa C-673/13 P e della direttiva applicabile nella causa C-442/14. La Corte dichiara, innanzitutto, che la nozione di «emissioni nell'ambiente» include il rilascio nell'ambiente di prodotti o sostanze, come i prodotti fitosanitari o i biocidi o le sostanze attive contenute in tali prodotti, purché tale rilascio sia effettivo o prevedibile in condizioni normali o realistiche di utilizzo del prodotto o della sostanza.

Fonte: Consiglio regionale del Piemonte

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