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Incendi boschivi, nuova legge in Piemonte

Tra le misure necessarie per la prevenzione, divieto di abbruciamento diffuso di materiale vegetale su tutto il Piemonte tra il 1 novembre e il 31 marzo. Sanzioni fino a 2mila euro per chi vìiola i divieti.

Venerdì, 26 Ottobre 2018

Divieto di abbruciamento diffuso di materiale vegetale su tutto il Piemonte tra il 1 novembre e il 31 marzo, e multe salate per chi non rispetta il divieto. Questo in sintesi ciò che dispone la nuova legge regionale - n.15 del 4 ottobre 2018 - che ha dato attuazione alla Legge quadro in materia di incendi boschivi, Legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il divieto di abbruciamento riguarda il periodo in cui il rischio di incendi è più elevato, fatte salve specifiche deroghe e le violazioni potranno portare all'applicazione di sanzioni da un minimo di 200 a un massimo di 2.000 euro. È dunque vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.

Tra le deroghe ammesse, quelle per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati e per accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.

Tra le novità della legge figurano:

- la redazione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi come strumento di programmazione delle azioni a cui gli operatori devono fare riferimento;
- la possibilità di dichiarare lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, oltre che sull'intero territorio piemontese, anche su aree limitate;
- la definizione dettagliata delle funzioni della SOUP - Sala operativa unificata del Piemonte individuata quale centro di coordinamento interforze delle componenti del Sistema operativo AIB impegnate nelle operazioni di lotta attiva - e le modalità di attivazione delle flotte aeree di spegnimento;
- la concessione a enti pubblici o privati di contributi per la ricostruzione dei boschi danneggiati da un incendio, in modo particolare nelle aree maggiormente soggette a pericoli per l'incolumità dei cittadini.

La dichiarazione dello stato di massima pericolosità è tempestivamente resa nota, tramite gli strumenti di comunicazione della Regione, agli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB, agli enti territoriali, agli enti di gestione delle aree protette regionali alla cittadinanza.

Nelle aree naturali protette le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva sono effettuate in coordinamento con il Sistema operativo AIB.

Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni sono altresì esercitate dalla dalla polizia provinciale, dalla polizia municipale e dai guardiaparco regionali, limitatamente al territorio di rispettiva competenza.

Fonte: https://www.parchialpicozie.it

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