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Nuove regole per lo sport in montagna

Salvaguardia paesaggistica e riduzione del consumo di suolo tra le finalità della nuova legge sugli sport in montagna

Venerdì, 3 Febbraio 2017

L'Aula di Palazzo Lascaris ha approvato il 31 gennaio scorso, il testo unificato Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna.

L'intervento normativo si è reso necessario per aggiornare la legge regionale n.2/2009 soprattutto sui temi relativi alla sicurezza delle attività svolte nelle aree sciabili. Il testo definisce le aree sciabili, secondo un concetto più ampio comprensivo anche di ciò che è al servizio dell'area delle piste, e precisa il loro utilizzo anche nel periodo estivo, gli aspetti di carattere urbanistico, il tema della formazione delle figure professionali e delle relazioni sindacali e quello della responsabilità dei soggetti coinvolti (sciatore, gestore, amministratori locali), l'armonizzazione dell'impianto normativo esistente connesso all'erogazione delle agevolazioni finanziarie in ordine alla sicurezza delle piste e all'innevamento delle aree sciabili.

La legge si estende dalle aree sciabili anche a quelle "di sviluppo montano", introducendo fra i suoi obiettivi anche la sicurezza degli sport estivi che si svolgono in quelle aree e la disciplina delle attività ludico-ricreative invernali ed estive.

Si introducono concetti come la salvaguardia paesaggistica e la riduzione del consumo di suolo tra le finalità a cui devono sottostare il riconoscimento, la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle aree sciabili e di sviluppo montano.

Da un punto di vista urbanistico, nell'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano si prevede una semplificazione della procedura urbanistica per le amministrazioni comunali e, al contempo, si pone un vincolo ai sindaci prevedendo che i comuni non possano adottare provvedimenti relativi a varianti ai piani regolatori vigenti che non contengano l'adeguamento alla legge regionale n.2/2009. Si pongono inoltre limiti agli interventi edilizi possibili all'interno dell'area sciabile per la tutela dell'ambiente montano, con la possibilità offerta ai Piani regolatori di determinare ulteriori limiti.

Fonte: Consiglio Regionale del Piemonte

È inoltre consentita la riqualificazione di fabbricati e impianti dismessi, anche funiviari, recuperandone la volumetria a fini turistico-ricettivi o rilocalizzandola nella misura dell'80% in aree idonee già compromesse o a completamento del tessuto urbanizzato. In questo caso il fabbricato originario e gli impianti connessi devono essere demoliti con il ripristino paesaggistico dell'area.

Per quanto riguarda le norme di comportamento degli sciatori si precisa che, in caso di sinistro, chiunque è tenuto a prestare l'assistenza occorrente agli infortunati, ovvero a comunicare immediatamente il sinistro al gestore.

Il testo introduce poi la regolamentazione dell'attività di volo alpino. In particolare è stata regolamentata l'attività di trasporto degli sciatori con elicottero e discesa fuori pista (eliski) con limiti precisi, consentendola esclusivamente nei comuni sul cui territorio sono presenti impianti di risalita attiva e vietandola nelle aree naturali protette e nelle aree della rete Natura 2000. Si prevede, inoltre, la necessità della stipula di una convenzione onerosa fra il comune competente per il territorio, o l'unione montana, e il soggetto che offre il servizio di eliski.

 

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