Con la sentenza 21 dicembre 2016 - Causa C-444/15, la Corte di giustizia ha ritenuto che non è necessario procedere alla "Valutazione ambientale strategica", ai sensi della direttiva VAS, qualora il piano di interventi sia limitato all'utilizzo di «piccole zone a livello locale». E ciò anche quando l'amministrazione richieda una «valutazione di incidenza» sul territorio, secondo la direttiva «habitat» 92/43/CEE. Nel merito, la questione era stata sollevata dal Tar Veneto.
La società "Cà Roman srl" aveva redatto un piano attuativo per il recupero di un ambito territoriale denominato "ex colonia di Cà Roman", un'area tutelata dal punto di vista paesaggistico e naturalistico sia a livello nazionale sia a livello europeo. Il Comune di Venezia aveva adottato senza Vas questo piano attuativo. La commissione regionale addetta, infatti, in un parere, aveva ritenuto "che non fosse da sottoporre a Vas, in quanto, pur trattandosi di un piano per il quale le autorità comunali avevano ritenuto necessaria una valutazione di incidenza, esso riguardava solo l'uso di piccole aree a livello locale e non era produttivo di effetti significativi sull'ambiente".
Contro questa decisione aveva fatto ricorso l'associazione Italia Nostra. Il Tar Veneto, a sua volta, aveva sollevato questione incidentale dinanzi alla Corte di Giustizia Ue. Secondo la ricostruzione del Tar, la direttiva Vas "esclude l'obbligatorietà della valutazione ambientale strategica per i piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza, quando tali piani e programmi determinano l'uso di piccole aree a livello locale". Tale impostazione è stata accolta dalla Corte di Giustizia Ue.
Per i giudici comunitari la direttiva Vas ha lo scopo di assicurare "un elevato livello di protezione dell'ambiente". "Appare, dunque, ragionevole – spiega la Corte - che, per i piani e programmi che determinano l'utilizzo di piccole zone a livello locale, la direttiva consenta alle autorità competenti degli Stati membri di procedere a un esame preliminare discrezionale, teso a verificare se un certo piano o programma sia suscettibile di avere un'incidenza notevole sull'ambiente e, di conseguenza, in caso di risposta positiva, a imporre per tale piano o programma una valutazione ambientale ai sensi della direttiva Vas".
L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con il considerando 10 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «piccole aree a livello locale» deve essere definita riferendosi alla superficie dell'area interessata, alla condizione che il piano o il programma sia elaborato e/o adottato da un'autorità locale, e non da un'autorità regionale o nazionale, e che tale area costituisca, all'interno dell'ambito territoriale di competenza dell'autorità locale, e proporzionalmente a detto ambito territoriale, un'estensione minima. (ab)