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Pascolo e RN2000: accordi tra aziende e Parco Po - Collina torinese

Giovedì, 26 Novembre 2015

A partire dalla primavera 2015, dopo una fase di scambio di esperienze con il personale tecnico e di vigilanza altri parchi fluviali piemontesi che avevano evidenziato la problematica del pascolo non regolato all'interno delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000, si è giunti alla definizione dei criteri indispensabili a rendere compatibile l'attività del pascolo, sia vagante che stanziale, con le esigenze della tutela di habitat e specie tutelati dalle direttive europee Habitat e Uccelli.

Le Misure di Conservazione Regionali specificano infatti che qualunque attività all'interno dei siti di rete Natura 2000 se non specificamente oggetto di divieto o obbligo delle misure stesse deve essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Incidenza per valutare come e se arrechino problemi alla conservazione di alcune specie protette. Per facilitare tale procedura ai soggetti che da sempre svolgono l'attività di pastorizia nei nostri territori fluviali, si è proposto di definire insieme le indicazioni da seguire per lo svolgimento del pascolo nei Siti Comunitari in gestione all'Ente parco del Po e della Collina torinese.

Si è partiti dal presupposto che l'attività di pascolo in bosco ai sensi del Regolamento Forestale Regionale è consentita ma a particolari condizioni per evitare danni alla rinnovazione del bosco. Sono state inoltre definite le specie di uccelli nidificanti a terra il cui successo riproduttivo potrebbe venire annullato dal transito, dallo stazionamento e dell'abbeverata sui greti delle greggi o delle mandrie. La presenza di nidificazione a terra, secondo gli ornitologi dell'Ente parco, inizia dai primi giorni di giugno e prosegue fino ai primi giorni di agosto. In questo periodo estivo i terreni che possono venire utilizzati dalle greggi o dalle mandrie senza arrecare danno sono coltivati a pioppeto o in attualità di coltura.

Infine si è specificato che nel periodo autunnale e invernale non esiste il rischio di impatto dovuto al pascolo ad eccezione del pascolo in bosco, peraltro già vietato.

E' stata così possibile definire un modello di valutazione in formato di una semplice scheda, con allegata la scheda identificativa del gregge o della mandria, che il parco ha adottato come schema generale con Decreto del Vicepresidente n. 45 del 2014, nella quali il conduttore di greggi o mandrie sottopone all'Ente Parco la richiesta di assoggettabilità a Valutazione di Incidenza specificando modalità di pascolo e transito.

Il personale tecnico e di vigilanza del parco è passato in questo periodo allafase operativa e di applicazione effettuando i sopralluoghi con i conduttori di greggi e mandrie, successivamente all'invio della lettera e della scheda identificativa allegata, al fine di identificare la aree utilizzate per il pascolo nei diversi periodi dell'anno e le vie di trasferimento utilizzate. In tale occasione sono stati anche mappati i siti di abbeverata e di pernottamento e i percorsi di transito nei diversi periodi dell'anno.

Una volta concordate tutte le caratteristiche dell'attività, trasmessa la lettera e la scheda, redatte le carte con l'indicazione delle caratteristiche dell'attività, è stato dato esito positivo alla richiesta di assoggettabilità a Valutazione di incidenza con comunicazione da parte del Direttore dell'Ente Parco.

Finora le Aziende agricole che svolgono attività di pascolo che hanno aderito alle richieste del parco sono 5 di cui: 2 aziende che effettuano pascolo vagante e le altre 3 stanziale, 3 aziende agricole che gestiscono il pascolo di mandrie di bovini e 2 di ovini.

Le aziende che non sottoporranno la richiesta di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza al Parco incorrono in una sanzione di 5.000 Euro.

I risultati di questi accordi preventivi che premiano il dialogo e la ricerca di modalità compatibili che accontentino le diverse esigenze del Parco e delle Aziende Agricole sono stati finora molto confortanti. La procedura proposta, se non intervengono elementi diversi rispetto a quanto concordato, ha validità pluriennale.

 

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